SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI
L’articolo 37 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplina le sanzioni per l'omesso o parziale versamento:
"1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato."
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono determinati nella misura del tasso legale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL’ OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. dall’art. 10bis del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, sono stati notevolmente ampliati i termini entro i quali il contribuente può regolarizzare l’omesso od il parziale pagamento di tributi comunali (IMU, TASI, TARI, Canone unico patrimoniale e mercatale).
Se il versamento dei tributi comunali avviene in modo spontaneo prima della notifica di avvisi di accertamento, ovvero di richieste di informazioni o di esibizione di documenti, il contribuente ha diritto ad usufruire di sensibili riduzioni rispetto alla sanzione prevista dalla Legge.
Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”.