Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è lo strumento principe della pianificazione urbanistica di livello comunale: localizza i servizi e le infrastrutture destinate alla generalità dei cittadini e divide il territorio comunale in zone omogenee per caratteristiche e per previsioni urbanistiche.
Può esser redatto da un singolo comune o da più comuni limitrofi e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce. Non è obbligatorio, ma ove la legge lo imponga i comuni italiani sono tenuti a nominare i progettisti entro 3 mesi dalla data in cui essa sorga, e ad adottare il piano nei successivi 12 mesi e a presentarlo alla regione italiana di competenza per l'approvazione entro due anni dalla data del decreto che ha disposto l'obbligatorietà. Ha validità a tempo indeterminato, sino alla sua sostituzione o modifica.
Le varianti al piano regolatore generale (PRG), rientrando nella sfera del governo del territorio, sono funzionali alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici. Per tale motivo, non sussiste alcun onere in capo alla amministrazione circa il rigetto delle osservazioni presentate dal privato proprietario di un’area incisa dalla variante, in assenza di situazioni eccezionali che impongono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali.
Ciò premesso e considerato che dagli atti di causa è risultato che il Comune in questione ha provveduto ad adottare tutti gli atti necessari alla approvazione della variante al P.R.G. nella loro esatta scansione temporale ed amministrativa, così come imposto dall’art. 16 L.R. n. 56/1980, il TAR è entrato nel merito delle varianti urbanistiche affermando che il diritto di proprietà è destinato necessariamente a confrontarsi con quelle che sono le dinamiche di sviluppo di un territorio e con le relative normative in materia di pianificazione urbanistica.