Autocertificazione
L'autocertificazione consente al cittadino di sostituire i normali certificati con una propria dichiarazione.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Al cittadino che vuole sostituire un certificato con una propria dichiarazione.
Descrizione
Esistono due tipi di autocertificazione:
• Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono le tradizionali certificazioni; l'elenco delle certificazioni sostituibili è stabilito con la Legge 15/68 e con il d.P.R. 403/98 (vedi prospetto di ciò che è autocertificabile). Non necessitano di firma autenticata (legge 127/97), né di marca da bollo.
• Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio hanno per contenuto fatti personali, a diretta conoscenza del dichiarante, che possono riguardare sia lui stesso, sia terze persone, purché la dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante.
Non possono essere sostituiti da alcuna dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti.
• Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sostituiscono le tradizionali certificazioni; l'elenco delle certificazioni sostituibili è stabilito con la Legge 15/68 e con il d.P.R. 403/98 (vedi prospetto di ciò che è autocertificabile). Non necessitano di firma autenticata (legge 127/97), né di marca da bollo.
• Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio hanno per contenuto fatti personali, a diretta conoscenza del dichiarante, che possono riguardare sia lui stesso, sia terze persone, purché la dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante.
Non possono essere sostituiti da alcuna dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti.
Come fare
Quando occorre presentare una copia autentica, si può richiedere che il dipendente, incaricato di ricevere la documentazione, esegua l'autenticazione su semplice esibizione dell'originale oppure si può anche affermare, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che la copia di una pubblicazione o di documento è conforme all'originale.
Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97). Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:
• Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
• Domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
• Istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte.
• Domande di partecipazione a concorsi pubblici.
• Domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
• La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).
Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc.). Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).
Non è necessario apporre firma autenticata (L. 127/97 e L. 191/98) su istanze presentate insieme a una copia fotostatica di un documento d'identità o se firmate alla presenza del dipendente addetto. Tale norma si applica anche per la firma digitale, apposta su documenti informatici (d.P.R. 513/97). Non è invece necessaria (L. 127/97) l'autenticazione della firma per:
• Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
• Domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
• Istanze dirette agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, seppur contenenti dichiarazioni sostitutive, previa osservanza delle condizioni prescritte.
• Domande di partecipazione a concorsi pubblici.
• Domande relative ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
• La foto autenticata è necessaria per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni, come il porto d'armi, la licenza di caccia (Circ. del 14/03/1995, M.I.A.C.E.L. n.3).
Negli altri casi la legalizzazione delle fotografie da presentare ai fini del rilascio dei documenti personali è eseguibile dall'ufficio ricevente, se esse vengono presentate personalmente, e unite all'intera documentazione dell'istanza.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni, mentre per gli extracomunitari l'utilizzo dell'autocertificazione è limitato a fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Scuole e Università) devono accettare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazioni dei doveri d'ufficio. Sono obbligati anche ad accettarle tutti i gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, Poste, FF.SS., ecc.). Le norme relative alle autocertificazioni non sono applicabili ai privati, salvo specifiche convenzioni (banche, studi legali, ecc.).
Cosa serve
Le dichiarazioni sostitutive se sono allegate o collegate ad un'istanza o a una domanda presentata dall'interessato a una pubblica amministrazione, non necessitano di firma autenticata, né di marca da bollo, ma occorre che siano accompagnate da una fotocopia di un documento di identità non scaduto. Allo stesso modo non sono necessari autentica e bollo se vengono sottoscritte davanti al dipendente incaricato di ricevere la documentazione.
I certificati relativi non devono più essere presentati, neppure a posteriori; l'autocertificazione deve essere esauriente, in modo da permettere all'amministrazione la verifica dell'esattezza dei dati contenuti (per es. non è sufficiente affermare di essere in possesso di diploma, ma è necessario indicare l'anno di rilascio del documento e l'istituto che l'ha emesso). La veridicità delle dichiarazioni sarà poi controllata dall'ufficio a cui è stata consegnata l'autocertificazione (e in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste dalla L. 15/68). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto notorio valgono sei mesi dalla data di compilazione.
I certificati relativi non devono più essere presentati, neppure a posteriori; l'autocertificazione deve essere esauriente, in modo da permettere all'amministrazione la verifica dell'esattezza dei dati contenuti (per es. non è sufficiente affermare di essere in possesso di diploma, ma è necessario indicare l'anno di rilascio del documento e l'istituto che l'ha emesso). La veridicità delle dichiarazioni sarà poi controllata dall'ufficio a cui è stata consegnata l'autocertificazione (e in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste dalla L. 15/68). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto notorio valgono sei mesi dalla data di compilazione.
Cosa si ottiene
Si può autocertificare ciò che segue:
• Data e luogo di nascita.
• Residenza.
• Cittadinanza.
• Godimento dei diritti politici.
• Tutti i dati riguardanti lo stato civile (celibe, coniugato o vedovo).
• Esistenza in vita.
• Nascita del figlio/a.
• Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente.
• Maternità / Paternità.
• Separazione o comunione dei beni.
• Stato di famiglia (adozioni, figli a carico).
• Annotazioni contenute nei registri di stato civile.
• Titolo di studio.
• Qualifica professionale.
• Esami sostenuti all'Università e per l'esame di Stato.
• Titoli di specializzazione / di abilitazione / di aggiornamento / qualificazione tecnica / di formazione.
• Situazione reddituale (reddito ai fini fiscali).
• Situazione economica.
• Assolvimento obblighi contributivi.
• Possesso e numero codice fiscale / partita I.V.A.
• Tutti i dati dell'anagrafe tributaria.
• Dichiarazione di "vivere a carico".
• Qualità di legale rappresentante.
• Qualità di tutore / curatore.
• Non aver riportato condanne penali.
• Iscrizione in Albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
• Posizione agli effetti degli obblighi militari.
• Stato di disoccupazione.
• Qualità di studente / di casalinga / di pensionato (e categoria di pensione).
• Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
• Data e luogo di nascita.
• Residenza.
• Cittadinanza.
• Godimento dei diritti politici.
• Tutti i dati riguardanti lo stato civile (celibe, coniugato o vedovo).
• Esistenza in vita.
• Nascita del figlio/a.
• Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente.
• Maternità / Paternità.
• Separazione o comunione dei beni.
• Stato di famiglia (adozioni, figli a carico).
• Annotazioni contenute nei registri di stato civile.
• Titolo di studio.
• Qualifica professionale.
• Esami sostenuti all'Università e per l'esame di Stato.
• Titoli di specializzazione / di abilitazione / di aggiornamento / qualificazione tecnica / di formazione.
• Situazione reddituale (reddito ai fini fiscali).
• Situazione economica.
• Assolvimento obblighi contributivi.
• Possesso e numero codice fiscale / partita I.V.A.
• Tutti i dati dell'anagrafe tributaria.
• Dichiarazione di "vivere a carico".
• Qualità di legale rappresentante.
• Qualità di tutore / curatore.
• Non aver riportato condanne penali.
• Iscrizione in Albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
• Posizione agli effetti degli obblighi militari.
• Stato di disoccupazione.
• Qualità di studente / di casalinga / di pensionato (e categoria di pensione).
• Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Tempi e scadenze
In base all'oggetto dell'autocertificazione ci saranno tempi e scadenze differenti.
Costi
Gratuito.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Elettorale - Amministrativo - Cultura - Sport - Associazioni - Cimiteriali
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 17/12/2023 14:40:42