Descrizione
Dal 1° gennaio 2020, con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata ridisciplinata integralmente l’IMU (art. 1, commi da 739 a 783).
La scadenza della 1^ rata a titolo di acconto IMU è al 16/06/2020.
La scadenza della 1^ rata a titolo di acconto IMU è al 16/06/2020.
Il presupposto impositivo dell’imposta è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l’art. 177 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota Stato e quota Comune in scadenza il 16/06/2020, per le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l’art. 177 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota Stato e quota Comune in scadenza il 16/06/2020, per le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
IMU 2020 - casistiche principali
Abitazione Principale
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
-la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-Su decisione del singolo comune (siamo in attesa dell'approvazione del regolamento IMU entro il 31/07/2020), l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Abitazione Principale
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
-la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-Su decisione del singolo comune (siamo in attesa dell'approvazione del regolamento IMU entro il 31/07/2020), l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) NON ha mantenuto le previsioni agevolative per i cittadini italiani residenti all’estero.
Pertanto l'IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.) e deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali.
COMODATI
L’art. 1, comma 747, lettera c) della Legge n. 160/2019 ha stabilito che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l’Ufficio Tributi provvederà a fornire, dopo l'approvazione del Regolamento entro il 31/07/2020 in Consiglio Comunale, le modalità per avvalersi di tale beneficio, pena la perdita dell'agevolazione stessa.
La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) NON ha mantenuto le previsioni agevolative per i cittadini italiani residenti all’estero.
Pertanto l'IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.) e deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali.
COMODATI
L’art. 1, comma 747, lettera c) della Legge n. 160/2019 ha stabilito che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l’Ufficio Tributi provvederà a fornire, dopo l'approvazione del Regolamento entro il 31/07/2020 in Consiglio Comunale, le modalità per avvalersi di tale beneficio, pena la perdita dell'agevolazione stessa.
CHI DEVE PAGARE - Casi particolari
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
-Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
-Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
-Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
-Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO 2020
In sede di prima applicazione dell’imposta, la 1^ rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (vedasi anche Circolare Ministero Finanze 18/03/2020 in materia di applicazione nuova IMU e la Risoluzione Agenzia Entrate 29/05/2020 per i codici tributo IMU anno 2020).
In sede di prima applicazione dell’imposta, la 1^ rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (vedasi anche Circolare Ministero Finanze 18/03/2020 in materia di applicazione nuova IMU e la Risoluzione Agenzia Entrate 29/05/2020 per i codici tributo IMU anno 2020).
TERRENI AGRICOLI
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (Legge 160/2019, art. 1, comma 758):
-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
-a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
-a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
DICHIARAZIONE IMU
La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 è il 30 giugno 2021.
Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2019 è il 31 dicembre 2020.
Puntuali informazioni in ordine agli adempimenti annuali, con indicazione delle aliquote fissate dal Comune di Livorno Ferraris, verranno diramate e pubbl
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 11/12/2020 14:38:13