Comune di LIVORNO FERRARIS - Provincia di Vercelli

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giovedì 9 settembre 2010

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Titolo VIII

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TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.44
AUTONOMIA FINANZIARIA DEL COMUNE
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e dell'andamento della spesa.
I risultati della gestione sono secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta comunale entro il termine previsto dalla legge presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

ART.45
DEMANIO E PATRIMONIO
Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.

ART.46
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
I beni patrimoniali disponibili devono essere utilizzati nel proficuo interesse del Comune.

ART.47
CONTRATTI
Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni, ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
 

ART.48
CONTABILITÀ' E BILANCIO
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
La Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
I responsabili dei servizi che dovranno gestire gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, nell'ambito del piano esecutivo di gestione elaborato dalla Giunta, sono individuati nel Regolamento di contabilità .

 


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